Il contratto di leasing

In questo documento :

Definizione di leasing
Responsabilità giuridiche in forza del contratto di leasing
Forme tecniche di leasing finanziario
Aspetti giuridici e normativi
Aspetti fiscali
I vantaggi del leasing
Il preventivo
Conviene il leasing o il finanziamento ?


Definizione

Con il contratto di leasing (o locazione finanziaria) il proprietario di un bene ("locatore", o "fornitore") concede tale bene in "affitto" ad un altro soggetto ("locatario", od "utilizzatore").
In altre parole, con questo contratto il locatario/utilizzatore chiede al concedente/fornitore di acquistare, o di fare realizzare, un certo bene che egli ha individuato per farselo concedere in godimento. Il locatario se ne assume ogni rischio, e si impegna al pagamento di un canone periodico ; viene anche pattuito che, alla scadenza del contratto, egli avrà diritto di acquisire la proprietà del bene contro versamento di un prezzo prestabilito.

Tecnicamente va fatta distinzione fra leasing operativo e leasing finanziario :
- il leasing operativo può essere visto come una sorta di contratto di noleggio di beni strumentali (p.e. autoveicoli ; attrezzature per ufficio ; e, generalmente parlando, beni di rapida obsolescenza. In genere ha durata breve (12 - 24 mesi) ; normalmente non è prevista la facoltà di riscatto del bene alla scadenza (condizione, peraltro, che da un punto di vista logico sarebbe in contrasto con la caratteristica di rapida obsolescenza del bene). Solitamente la controparte del locatario in questo tipo di contratto è lo stesso produttore del bene (non entra quindi in gioco la società di leasing) ;

- nel leasing finanziario trova invece piena applicazione la definizione iniziale. La durata di questo tipo di contratti è molto variabile, avendo di norma scadenze raramente inferiori ai cinque anni ed altrettanto raramente superiori ai quindici. L'entità dell'anticipo versato dal locatario varia solitamente fra il 5 ed il 30 per cento dell'ammontare dell'operazione. Il prezzo di riscatto, a sua volta, varia normalmente fra il 10 ed il 30 per cento, a seconda della natura del bene.

Responsabilità derivanti dall'utilizzo del bene locato

Poiché il contratto di leasing finanziario crea dunque questa situazione, per la quale il godimento del bene è proprio di un soggetto diverso dal proprietario del bene medesimo, è frequente assistere a discussioni circa quale dei due soggetti sia, anche penalmente, responsabile in caso di violazioni di norme relative all'uso del bene stesso.
Tale genere di discussioni trova spazio anche perché, nel nostro Paese, quello del leasing è un contratto atipico, cioè non assistito da specifica disciplina del legislatore.
Il quesito non è di poco conto se si pensa che spesso sono oggetto di contratto di leasing macchinari ad uso industriale, per i quali esistono normative di sicurezza molto precise e vincolanti ; e che la mancata ottemperanza di queste ultime può provocare grave rischio per l'utilizzatore (si pensi a quanti infortuni sul lavoro accadono, e con quali conseguenze).
Mentre gli aspetti normativi trovano maggiore analisi più avanti in questo documento, anticipo qui - con riferimento a questa questione delle responsabilità - che la tesi largamente prevalente è quella che prevede che la responsabilità sia del locatore nel leasing operativo, e che sia invece del locatario nel leasing finanziario.
Per trovare il fondamento di questo indirizzo bisogna fare ricorso allo IASC (International Accounting Standards Committee), che descrive il trattamento contabile del contratto di leasing nel suo principio IAS 17 (Accounting for leases). E' proprio questo principio che stabilisce che nel leasing finanziario avviene il trasferimento dal locatore al locatario di tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene ; mentre nel leasing operativo tali rischi e benefici restano in capo al locatore.

Forme tecniche di leasing finanziario

* Leasing immobiliare : segmento di mercato poco praticato fino a qualche tempo fa, negli ultimi anni è diventato molto più popolare (spesso nella forma del lease-back, si veda per questo aspetto il punto successivo). Come suggerisce il nome l'oggetto del contratto è in questi casi un bene immobile. Va segnalato che, ai fini della dedicibilità dei canoni, il contratto di leasing deve avere una durata minima di otto anni.

* Sale and lease-back (o semplicemente Lease-back) : il locatario cede al locatore un bene di cui era originariamente egli stesso proprietario ; contestualmente se lo riprende indietro in forza di questa forma di contratto di leasing. E' normalmente prevista la facoltà di riscatto del bene alla scadenza. Scopo del locatario può essere quello di ottenere un finanziamento per coprire eventuali necessità in questo senso ; oppure - ed è a mio avviso il caso più frequente - quello di "alleggerire" il patrimonio, facendo uscire dall'attivo i cespiti oggetto del contratto. Gli stessi saranno stati ammortati (completamente, o quasi) al momento del riscatto, ed il loro "peso" nell'attivo dello stato patrimoniale sarà pertanto nullo, o trascurabile.

* Leasing adossé : formula pensata per soggetti economici produttori di beni a basso prezzo unitario e clientela frazionata difficilmente valutabile, condizioni che renderebbero troppo onerosa la formulazione di un contratto di leasing nella sua forma tradizionale.
Pertanto, il bene viene venduto alla società di leasing dal medesimo soggetto che lo riceverà in locazione (normalmente è lo stesso produttore). Quest'ultimo lo darà a sua volta in locazione ai propri clienti.
I vantaggi di questa formula sono due :
a. per il produttore la possibilità di concedere una dilazione di pagamento ai propri clienti, pur venendo di fatto pagato in contanti ;
b. per la società di leasing di formulare un unico contratto di locazione finanziaria, e con un soggetto di dimensioni economiche plausibili.

* Leasing agevolato : si tratta di normali operazioni di leasing, il cui costo complessivo trova tuttavia una riduzione grazie all'effetto di contributi pubblici.

* Leasing pubblico : s'intende con questa espressione il contratto di leasing che vede quale locatario un ente pubblico.

* Leasing all'esportazione : qui la caratteristica è che le due controparti appartengono a Paesi diversi.

Aspetti giuridici e normativi

Come già anticipato, nel diritto italiano il contratto di leasing è un contratto atipico (o innominato), nel senso che non esiste per questa tipologia una specifica normativa.
Se ne possono riconoscere elementi della locazione, del finanziamento e della vendita con riserva di proprietà ; ed è proprio a quest'ultima tipologia che si fa ricorso più frequentemente.
Il disegno di legge volto a disciplinare questa materia nel nostro Paese è stato presentato al Senato nel marzo del 1998.

Aspetti fiscali

Il locatario iscrive il canone di leasing fra i costi di esercizio per competenza temporale ; a tale fine, tuttavia, la normativa tributaria (artt. 50 e 67 T.U.I.R.) impone :
- che il bene oggetto del contratto sia strumentale all'attività del locatario ;
- che la durata del contratto di leasing non sia inferiore ad otto anni per beni immobiliari, ed alla metà del periodo di ammortamento per beni mobiliari.
In caso di estinzione anticipata gli importi che il locatario aveva già detratto non sono oggetto di ripresa fiscale poiché si tratta di evento non programmato, determinato da cause non prevedibili al momento della stipula del contratto. Nonostante ciò, nella prassi non è normalmente ammessa l'estinzione anticipata.

Per il locatore le quote di ammortamento sono stabilite sulla base del relativo piano di ammortamento finanziario (non è ammesso l'ammortamento anticipato). Tale piano di ammortamento finanziario suddivide di fatto ciascuna rata di leasing in due parti : una rappresenta la quota di ammortamento come appena descritto , mentre la seconda incorpora interessi, costi e margine reddituale del locatore.

Le due tabelle che seguono possono essere un utile riassunto della deducibilità dei canoni, a seconda delle varie situazioni in cui si può collocare l'utilizzatore:

Locatario : azienda

Natura del bene

Tipo di utilizzo

Deducibilità dei canoni

Bene mobile

Strumentale per l'esercizio dell'impresa

100%

Uso promiscuo azienda / personale del titolare

50%

Altro tipo di bene (p.e. barche, aerei, …)

indeducibile

Bene immobile

Strumentale per l'esercizio dell'impresa

100%

Uso promiscuo azienda / personale del titolare

50% (1)

Telefono cellulare

Qualsiasi forma di utilizzo

50%


(1) A condizione che si tratti dell'unico immobile destinato in via esclusiva all'esercizio dell'impresa

 

Locatario : libero professionista

Natura del bene

Tipo di utilizzo

Deducibilità dei canoni

Bene mobile

Strumentale per l'esercizio della professione

100% (1)

Uso promiscuo per l'esercizio della professione e personale

50% (1)

Bene immobile

a) Strumentale per l'esercizio della professione

Indeducibile (2-3)

b) Uso promiscuo per l'esercizio della professione e personale

Indeducibile (2-3)

Telefono cellulare

Qualsiasi forma di utilizzo

50%


(1)La deduzione dei canoni deve essere effettuata nel periodo d'imposta in cui essi maturano.
(2)In luogo dei canoni è deducibile, un importo pari al 100% (caso A) o al 50% (caso B) della rendita catastale per qualsiasi durata del contratto.
Sugli immobili strumentali all'attività, e di proprietà dell'utilizzatore, non sono deducibili né le quote di ammortamento né la rendita catastale.
(3)La deduzione avviene a condizione che l'utilizzatore non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio della professione.

Va infine ricordato che, ai fini IRAP, non è deducibile la quota interessi compresa nel canone di locazione finanziaria.
Per il calcolo di tale importo il locatario deve procedere come segue : sottrarre al canone l'importo ttribuibile in via forfettaria al rimborso della parte di capitale. Quest'ultima, per convenzione, è uguale alla spesa che la società di llesing ha sostenuto per l'acquisto del bene (al netto del valore dell'opzione di riacquisto finale), divisa per il numero di giorni del contratto di leasing e moltiplicata per il numero di giorni compresi nel periodo di riferimento. Il costo e i canoni di leasing vanno calcolati al netto dell'IVA, ancorché indetraibile.



I vantaggi del leasing

I vantaggi normalmente più rimarcati dalle società di leasing sono i seguenti :